NUOVE DISPOSIZIONI VALIDE DAL 15 GIUGNO
Regione Lombardia con ordinanza n.566 , efficace fino al 30 giugno, conferma:
😷 obbligo di portare la mascherina o altri indumenti utili a coprire le vie respiratorie anche all'aperto;
📍 In tema di organizzazione del lavoro, resta obbligatoria la misurazione della temperatura per il datore e per i dipendenti, cosí come per i clienti;
🆕 Le riaperture di centri estivi, cinema e teatri, sale giochi - così come tutte le altre materie oggetto degli effetti prodotti dall’ordinanza – sono soggette a quanto indicato dalle ‘linee guida’ allegate alla stessa che illustrano dettagliatamente modalità e regole che caratterizzano le singole aperture.
Di seguito una breve sintesi del DPCM del 11/06/2020 :
📍 per le attività produttive industriali e commerciali rimangono in vigore il rispetto dei protocolli condivisi da conferenza Stato - regioni;
⚽️🏈 dal 12 giugno riprendono gli eventi e le competizioni sportive a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza del pubblico nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dalle rispettive Federazioni sportive al fine di prevenire le occasioni di contagio;
💆♀️🎱 Le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali sono consentite ma a condizione che Regioni e Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l'andamento della curva epidemiologica;
👶 Aprono i centri estivi anche per i bambini in età da 0-3 anni;
🎥🎭 Riprendono gli spettacoli aperti al pubblico, le sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto ma con alcune cautele/precauzioni. Restano invece sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali assimilati sia all'aperto che al chiuso;
🚫 Restano sospese fino al 14 luglio 2020 le fiere e congressi, mentre i corsi professionali potranno essere svolti in presenza;
✈️ In materia di spostamenti da e per l'estero è aumentato a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all'estero per comprovate ragioni lavorative.