Iuc - Imposta Unica Comunale - Comune di Dosolo

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Iuc - Imposta Unica Comunale

Iuc - Imposta Unica Comunale

Aggiornamento del 26/05/2020

ACCONTO IMU 2020: si rinvia alla sezione dedicata, disponibile al seguente link: https://www.comune.dosolo.mn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=5480

 

 

Con l'approvazione della Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 pubblicata nella G.U. n. 302 del 27.12.2013), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC).

 

L'imposta si basa su due presupposti impositivi:
- il possesso di immobili;
- l'erogazione e la fruizione di servizi comunali.
e si compone:
- dell'imposta municipale propria (IMU), che non riguarderà le abitazioni principali purchè non di lusso (categoria catastale A/1, A/8 e A/9);
- di una tassa sui servizi indivisibili (TASI);
- della tassa sui rifiuti solidi urbani (TARI), che sostituisce la Tares e la maggiorazione statale.

 

TASI

Se l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal proprietario, ad esempio inquilino o comodatario, il proprietario e l’occupante sono tenuti a pagare la TASI nel seguente modo:

  • proprietario 90%
  • occupante (ad es. inquilino o comodatario) 10%

Tale suddivisione è stabilita dal comma 3 dell’articolo 3 del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale IUC- Parte Quarta.

 

In caso di occupazione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

 

 

 

 

CALCOLO  IMU- TASI

 

 

ANNO 2017

 

Nel Consiglio Comunale del 28 marzo u.s., sono state deliberate le aliquote IMU e TASI per l’anno 2017.

 

sono state riconfermate le aliquote deliberate per l'anno 2015.

 

 

 

valore aree edificabili ai fini Imu e Tasi 2017

 

 

aliquote IMU e Tasi 2017

 

Modulo per comunicazione comodato d’uso gratuito 2017

dichiarazione IMU e Tasi

 

istruzioni per la compilazione della dichiarazione 

  

Con la legge di Bilancio 2017 non sono state introdotte novità in materia IMU-TASI. L’art. 1, c. 42, L. 232/2016 ha infatti solamente confermato la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni comunali di incremento dei tributi anche per l’anno d’imposta in corso e la maggiorazione della TASI prevista dai Comuni nel 2016, previa deliberazione del consiglio comunale.
Resta in vigore tutto quanto precedentemente stabilito dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

 

novità 2016 introdotte dalla legge di stabilità :

-  abolizione della tassazione sull’abitazione principale non di lusso, escluse quelle accatastate nelle categorie A/1 - A/8 - A/9 - sono esenti sia da IMU che da TASI.

    -  sono esenti dall’IMU i terreni agricoli  posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola,indipendentemente dalla loro ubicazione"

        In tutti gli altri casi  "Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135"

     - Per le unità immobiliari, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - l'imposta è ridotta del 50% a determiante condizioni, come specificato nella risoluzione  Mef 1/df.

Il contribuente comunica in corso d'anno all'Ufficio Tributi la sussistenza dei requisiti e trasmettere copia del contratto registrato. La comunicazione non sostituirà l'obbligo dichiarativo che dovrà essere tuttavia adempiuto entro i termini di legge. Pertanto la mancata presentazione della comunicazione comunale non comporta la decandenza dal beneficio della riduzione ma tuttavia risulterà utile al  contribuente al fine di evitare controlli e convocazioni negli anni successivi. Invece la mancata presentazione della dichiarazione IMU su modello miniteriale entro il termini di legge sarà soggetta al normale regime sanzionatorio previsto in materia di omessa denuncia dei tributi locali.

 

 

Accedendo al servizio di “calcolo online” alla pagina http://www.riscotel.it/calcoloiuc2017/?comune=D351 Il programma effettua il conteggio sia della TASI, sia dell’Imposta Municipale Propria (IMU) dovuta, permettendo di stampare il modello F24 compilato dopo aver inserito i dati richiesti.

 

DICHIARAZIONI  per IMU e TASI

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dei tributi. Pertanto le dichiarazioni per l'anno 2017 devono essere presentate entro il 30/6/2018.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Restano in via generale valide le dichiarazioni presentate sia ai fini dell'imposta comunale sugli immobili sia ai fini dell'imposta municipale propria in quanto compatibili.

Si precisa che va presentata la dichiarazione per: 

-          attestare l'esenzione in caso di variazioni di residenza: acquisizione/trasferimento, in quanto le informazioni provenienti dalla banca dati anagrafica non individuano il corrispondente immobile nella banca dati catastale; 

-          le pertinenze dell'abitazione principale quando sono in numero maggiore di una per categoria catastale (C/2, C/6 e C/7) per individuare l'unità pertinenziale che per legge deve essere una per categoria; 

-          attestare l'esenzione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 29/3/2004 n. 53, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

-          attestare il possesso dei requisiti nel caso di immobile concesso in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli), barrando nella dichiarazione il campo 11 e specificando nelle Annotazioni che trattasi di immobile concesso in uso gratuito. 

-          attestare la riduzione al 75% dell'imposta per l'immobile affittato a canone concordato a studenti per un periodo inferiore a 12 mesi, barrando il campo 14 e specificando nelle Annotazioni che trattasi di immobile che rientra nella suddetta riduzione.

Ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge 18/10/2001, n. 383, per le successioni aperte dal 25/10/2001, data di entrata in vigore della legge, gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ICI e quindi anche IMU e TASI. Infatti, gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione ne trasmettono una copia al comune competente.

Resta fermo l'obbligo dichiarativo per il diritto di abitazione a favore del coniuge superstite ( art.540 c.c.) nei casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti catastali.

Si ricorda che entro il 30/6/2017 devono essere presentate le dichiarazioni per le variazioni intervenute nell'anno 2016, l'obbligo dichiarativo riguarda anche i detentori tenuti al versamento della Tasi nel 2016 – comma 684 della Legge di Stabilità 2014

 Il modello dichiarativo da utilizzare per l'IMU e anche per la TASI secondo le indicazioni del Ministero (circolare 2/DF del 3/6/2015) è quello approvato ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

 

 

 

 

ANNO 2016

 

 

Nel Consiglio comunale del 10 maggio u.s., sono state deliberate le aliquote IMU e TASI per l’anno 2016.

sono state riconfermate le aliquote deliberate per l'anno 2015.

 

 

 

 

 

valore aree edificabili

 

aliquote TASI 2016

 

aliquote IMU 2016

 

comunicazione comodato d'uso gratuito

 

 

 

 

esenzione coadiuvanti-chiarimenti

 

dichiarazione IMU e Tasi

 

istruzioni per la compilazione della dichiarazione 

  

novità 2016 introdotte dalla legge di stabilità :

-  abolizione della tassazione sull’abitazione principale non di lusso, escluse quelle accatastate nelle categorie A/1 - A/8 - A/9 - sono esenti sia da IMU che da TASI.

    -  sono esenti dall’IMU i terreni agricoli  posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola,indipendentemente dalla loro ubicazione"

        In tutti gli altri casi  "Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135"

     - Per le unità immobiliari, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - l'imposta è ridotta del 50% a determiante condizioni, come specificato nella risoluzione  Mef 1/df.

Il contribuente comunica in corso d'anno all'Ufficio Tributi la sussistenza dei requisiti e trasmettere copia del contratto registrato. La comunicazione non sostituirà l'obbligo dichiarativo che dovrà essere tuttavia adempiuto entro i termini di legge. Pertanto la mancata presentazione della comunicazione comunale non comporta la decandenza dal beneficio della riduzione ma tuttavia risulterà utile al  contribuente al fine di evitare controlli e convocazioni negli anni successivi. Invece la mancata presentazione della dichiarazione IMU su modello miniteriale entro il termini di legge sarà soggetta al normale regime sanzionatorio previsto in materia di omessa denuncia dei tributi locali.

 

 

Accedendo al servizio di “calcolo online” alla pagina http://www.riscotel.it/calcoloiuc2016/?comune=D351 Il programma effettua il conteggio sia della TASI, sia dell’Imposta Municipale Propria (IMU) dovuta, permettendo di stampare il modello F24 compilato dopo aver inserito i dati richiesti.

 

DICHIARAZIONI  per IMU e TASI

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dei tributi. Pertanto le dichiarazioni per l'anno 2016 devono essere presentate entro il 30/6/2017.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Restano in via generale valide le dichiarazioni presentate sia ai fini dell'imposta comunale sugli immobili sia ai fini dell'imposta municipale propria in quanto compatibili.

Si precisa che va presentata la dichiarazione per: 

-          attestare l'esenzione in caso di variazioni di residenza: acquisizione/trasferimento, in quanto le informazioni provenienti dalla banca dati anagrafica non individuano il corrispondente immobile nella banca dati catastale; 

-          le pertinenze dell'abitazione principale quando sono in numero maggiore di una per categoria catastale (C/2, C/6 e C/7) per individuare l'unità pertinenziale che per legge deve essere una per categoria; 

-          attestare l'esenzione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 29/3/2004 n. 53, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

-          attestare il possesso dei requisiti nel caso di immobile concesso in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli), barrando nella dichiarazione il campo 11 e specificando nelle Annotazioni che trattasi di immobile concesso in uso gratuito. 

-          attestare la riduzione al 75% dell'imposta per l'immobile affittato a canone concordato a studenti per un periodo inferiore a 12 mesi, barrando il campo 14 e specificando nelle Annotazioni che trattasi di immobile che rientra nella suddetta riduzione.

Ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge 18/10/2001, n. 383, per le successioni aperte dal 25/10/2001, data di entrata in vigore della legge, gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ICI e quindi anche IMU e TASI. Infatti, gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione ne trasmettono una copia al comune competente.

Resta fermo l'obbligo dichiarativo per il diritto di abitazione a favore del coniuge superstite ( art.540 c.c.) nei casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti catastali.

Si ricorda che entro il 30/6/2016 devono essere presentate le dichiarazioni per le variazioni intervenute nell'anno 2015, l'obbligo dichiarativo riguarda anche i detentori tenuti al versamento della Tasi nel 2015 – comma 684 della Legge di Stabilità 2014

 Il modello dichiarativo da utilizzare per l'IMU e anche per la TASI secondo le indicazioni del Ministero (circolare 2/DF del 3/6/2015) è quello approvato ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

 

 

 

 

 

ANNO 2015

 

 

Nel Consiglio comunale del 6 luglio u.s., sono state deliberate le aliquote IMU e TASI per l’anno 2015.

Il conguaglio dovrà essere effettato in sede di saldo a dicembre.

 

aliquote IMU

 

 

aliquote TASI

 

 

valore aree edificabili

 

 

Calcolatore IMU - TASI 2015 dal sito riscoltel.it

 

http://www.riscotel.it/calcoloiuc2015/?comune=D351

 

 

 

ANNO 2014

 

Il valore delle areee edificabili è stato riconfermato con atto di Giunta n. 42 del 21/3/2014


 

 

 

Il 30 Aprile 2014,  il Consiglio Comunale ha approvato, oltre al Bilancio di previsione 2014,  il regolamento IUC per l'anno 2014, e ha determinato le aliquote e delle tariffe.

 

Delibera approvazione regolamento IUC

 

Regolamento IUC

 

Aliquote 2014 IMU

 

Aliquote 2014 TASI

 

 

Codici tributo versamento TASI

 

Tariffe 2014 TARI

 

allegati alla delibera tariffa TARI

 

Modulo dichiarazione

 

 

 

Calcolatore IMU -TASI e compilazione modello F24

 

Ai sensi del comma 168 dell’art. 1 della Legge 296/2006, il contribuente non è tenuto al versamento dell’imposta, quando l’importo complessivo annuo è inferiore o uguale ad € 12,00. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

- I^ rata scadenza 16 giugno 2014.

 

 

Si consigliano i seguenti calcolatori on-line di  IMU - TASI con compilazione automatica del modello F24:

 

 - dal sito  riscotel.it

 

 - dal sito  amministrazionicomunali.it


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