IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
INFORMATIVA
Imposta Municipale Propria
Anno 2012
A decorrere dal 1 Gennaio 2012 viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, in tutti i comuni del territorio nazionale ;
L'imposta municipale propria “IMU” sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili “ICI”.
ALIQUOTE E DETRAZIONI
ALIQUOTA DI BASE |
0,76 PER CENTO |
7,6 PER MILLE |
Da applicare a tutti gli immobili ed aree edificabili che non sono abitazione principale, pertinenze. N.B. I Comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,30 punti percentuali. |
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L’aliquota può essere aumentata o diminuita dai Comuni di 0,30 punti percentuali |
- codice tributo comune 3916 (aree fabbricabili) - codice tributo comune 3918 (altri immobili) - codice tributo stato 3917 (aree fabbricabili) - codice tributo stato 3919 (altri immobili) | |
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE |
0,40 PER CENTO |
4 PER MILLE |
I Comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota per abitazione principale e pertinenze sino a 0,20 punti percentuali. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di aliquota e detrazione dell’abitazione principale, pertanto nel calcolo la rendita catastale delle pertinenze va sommata con quella dell’abitazione principale. |
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L’aliquota può essere aumentata o diminuita dai Comuni di 0,20 punti percentuali |
codice tributo comune 3912 | |
DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE |
€ 200 |
Detrazione di base |
Detrazione di € 200 fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e non per la percentuale di possesso (esempio : abitazione principale per n. 4 persone, che debbono essere comunque titolari di una quota di proprietà o diritto di godimento dell’immobile, la detrazione di € 200 va divisa per 4, € 50 ciascuno) |
DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE |
€ 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni (limite di applicazione il compimento del 26° anno di età) |
Maggiorazione della detrazione di base per figli |
La detrazione di base è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni (limite di applicazione il compimento del 26° anno di età) , purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base (esempio : 2 coniugi con 1 figlio minore di anni 26, residente e dimorante nella stessa abitazione principale, maggiorazione della detrazione di base pari ad € 25 per ciascuno coniuge) |
MODALITA’ DI VERSAMENTO
DELL’IMPOSTA “IMU”
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE | ||
OPZIONE 1 |
VERSAMENTO IN 2 RATE |
prima rata “1/2” entro 16 giugno – seconda rata a conguaglio entro 16 dicembre |
OPZIONE 2 |
VERSAMENTO IN 3 RATE |
prima rata “1/3” entro 16 giugno – seconda rata “1/3” entro 16 settembre – terza rata a conguaglio entro 16 dicembre |
Il calcolo dell’imposta “IMU” per le RATE DI ACCONTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE dovrà essere effettuato obbligatoriamente sull’aliquota stabilita dallo Stato pari al 0,40 per cento (4 per mille) indipendentemente che il Comune abbia deliberato aliquote diverse o non le abbia deliberate. Entro il 16 dicembre dovrà poi essere effettuato il conguaglio sulla base dell’aliquota definitivamente stabilita dal Comune (aumento o diminuzione di 0,20 punti percentuali – E’ INDISPENSABILE QUINDI CONTROLLARE |
ALTRI IMMOBILI ed AREE FABBRICABILI | ||
NON VI SONO ALTRE OPZIONI DI VERSAMENTO |
VERSAMENTO IN 2 RATE |
prima rata “1/2” entro 16 giugno – seconda rata a conguaglio entro 16 dicembre |
Il calcolo dell’imposta “IMU” per |
CALCOLO e PAGAMENTO IMU
RENDITA CATASTALE |
RIVALUTAZIONE DEL 5% |
BASE IMPONIBILE |
CALCOLO IMU | |||||
Prendere la Rendita Catastale riportata nella Visura Catastale Aggiornata esempio : R.C. € 500 |
Rivalutare la rendita catastale del 5 % esempio : R.C. € 500 calcolo da effettuare (500x5/100)+500 = 525 |
La base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata per i moltiplicatori sotto indicati calcolo da effettuare 525 x 160 = 84.000 |
Il calcolo IMU si effettua moltiplicando la Base Imponibile per l’Aliquota IMU Esempio : Aliquota 0,76 per cento calcolo da effettuare 84.000 x 0,0076 = 638,40 IMU dovuta € 638,40 (l’IMU dovuta va poi divisa in quota stato e quota comune, come da codici F24 riportati in seguito) | |||||
MOLTIPLICATORI | ||||||||
Gruppo A (escluso A/10) e cat. C/2 – C/6 – C/7 |
Gruppo B e cat. C/3 – C/4 – C/5 |
Cat. A/10 |
Cat. C/1 |
Gruppo D escluso D/5 |
Cat. D/5 | |||
X 160 |
X 140 |
X 80 |
X 55 |
X 60 |
X 80 | |||
CALCOLO IMU |
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Per il calcolo è messo a disposizione un foglio di calcolo che effettua in automatico il calcolo totale, il calcolo delle rate e degli importi da riportare nel modello F24. |
PAGAMENTO IMU |
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Per il pagamento con modello F24 è messo a disposizione un modello F24 compilabile e stampabile on-line. |
QUOTA RISERVATA ALLO STATO |
0,38 PER CENTO SU ALIQUOTA BASE |
IN TUTTI GLI ALTRI CASI PERTANTO IL MODELLO DI VERSAMENTO F24 E’ UNICO, SUDDIVIDENDO ALL’INTERNO DELLO STESSO |
DICHIARAZIONI IMU e PERTINENZE
DICHIARAZIONI IMU |
Entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta |
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012. |
PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE |
Nella misura massima di 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2- C/6 - C/7 |
Sono inoltre considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell’abitazione principale. In presenza di più di 1 unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, il contribuente ha l’obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, e comunque entro il 30/09/2012, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della/e unità immobiliare/i da considerare pertinenza dell'abitazione principale. Le altre unità immobiliari saranno assoggettate al pagamento dell'imposta con aliquota di base. |
CODICI MODELLO F24
CODICI TRIBUTO PER MODELLO F24 | ||
DESCRIZIONE |
CODICE TRIBUTO | |
COMUNE |
STATO | |
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7. D.L.201/2011 |
3912 |
- |
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale |
3913 |
- |
IMU - imposta municipale propria per terreni |
3914 |
3915 |
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili |
3916 |
3917 |
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati |
3918 |
3919 |
PER I VERSAMENTI RELATIVI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE IL CONTRIBUENTE NEL MODELLO F24 DOVRÀ COMPILARE ANCHE IL CAMPO RATEAZIONE/MESE RIF. NEL MODO DI SEGUITO RIPORTATO: | ||
Ipotesi del versamento in TRE rate | ||
Acconto IMU per l’abitazione principale versato entro il 18 giugno (33% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione): |
barrare la casella “Acc.” e nel campo “rateazione/mese rif.” |
indicare 0102 (pagamento della prima rata) |
Acconto IMU per l’abitazione principale versato entro il 17 settembre (33% dell’imposta seconda rata calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione): |
barrare la casella “Acc.” e nel campo “rateazione/mese rif.” |
indicare 0202 (pagamento della seconda rata) |
Saldo versato entro il 17 dicembre: barrare la casella “Saldo” |
e nel campo “rateazione/mese rif.” |
indicare 0101 |
Ipotesi del versamento in DUE rate | ||
Acconto IMU per l’abitazione principale versato entro il 18 giugno (50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione): |
barrare la casella “Acc.” e nel campo “rateazione/mese rif.” |
indicare 0101 (0101 significa “pagamento dell’acconto in unica soluzione”) |
Saldo versato entro il 17 dicembre: barrare la casella “Saldo” |
e nel campo “rateazione/mese rif.” |
indicare 0101 |
ERSAMENTO IMU 2012
ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI
CONCESSIONI IN USO GRATUITO |
NON AMMESSE |
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sono state espressamente ABROGATE dalla legge le CONCESSIONI IN USO GRATUITO a parenti in linea retta o collaterale |
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE |
ESENTI nei comuni classificati montani o parzialmente montani |
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sono esenti dall’ IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) - Un immobile è considerato rurale indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza, purché vengano soddisfatti i requisiti di ruralità previsti dall'art. 9 del dl n.557/93. Pertanto possono essere considerati strumentali all’attività agricola sia gli immobili in categoria D/10 che in categoria C/2 o C/6 o altra categoria catastale, purchè in possesso dei requisiti di ruralità, da attestare con dichiarazione sostitutiva presso l’ufficio tributi Comunale (vedi modalità e tempi di dichiarazione indicati nella presente informativa), che effettuerà il riscontro dei requisiti dichiarati. Si evidenzia che un immobile con caratteristiche tipologiche abitative (vecchi casolari rurali), classificato e/o classificabile in categoria “A”, non può essere considerato strumentale, per le sue specifiche caratteristiche costruttive abitative, salvo accatastare separatamente alcuni locali al piano terra in cat. C/2 (magazzini e locali di deposito) o C/6 (stalle e garage) qualora con caratteristiche costruttive rispondenti a tale uso e finalità (esempio : un cucina, un bagno, una camera da letto, chiaramente riconducibili a tale originario uso dalle loro caratteristiche costruttive, non possono essere accatastati in tali categorie) |
TERRENI AGRICOLI |
ESENTI nelle aree montane o di collina |
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sono esenti dall’IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, - per terreno agricolo s’intende il terreno adibito all’esercizio delle attività agricole indicate nell’art. 2135 del codice civile, secondo il quale viene qualificato come "imprenditore agricolo" chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e alle attività connesse, quali la trasformazione o l’alienazione dei prodotti agricoli, quando esse rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura. |
ABITAZIONE PRINCIPALE COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI |
ALIQUOTA 0,40 PER CENTO |
L’aliquota può essere aumentata o diminuita dai Comuni di 0,20 punti percentuali |
le abitazioni principali e pertinenze dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli sono soggette all’imposta “IMU” come una qualsiasi altra civile abitazione, applicando aliquota ridotta e detrazioni. - Codice tributo 3912 |
AREE FABBRICABILI SU CUI I COLTIVATORI DIRETTI E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI ESERCITANO L’ATTIVITÀ DIRETTA ALLA COLTIVAZIONE DEL FONDO |
POSSIBILE ASSIMILAZIONE A TERRENI AGRICOLI |
Necessaria specifica richiesta e dimostrazione permanenza requisiti |
Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l’assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l’utilizzazione agro-silvo-pastorale; Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. - se assimilati : esenti in aree montane e di collina - se assimilati : in aree non montane e di collina codice tributo comune 3918 codice tributo stato 3919 - se aree fabbricabili non assimilate codice tributo comune 3916 codice tributo Stato 3917 |
FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO |
ALIQUOTA 0,76 PER CENTO L’aliquota può essere aumentata o diminuita dai Comuni di 0,30 punti percentuali |
RIDUZIONE DEL 50% |
fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - codice tributo comune 3918 - codice tributo stato 3919 |
FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI |
ALIQUOTA 0,76 PER CENTO L’aliquota può essere aumentata o diminuita dai Comuni di 0,30 punti percentuali |
RIDUZIONE DEL 50% |
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione (vedi caratteristiche di fatiscenza stabilite da regolamento) - codice tributo comune 3918 - codice tributo stato 3919 |
COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA |
ALIQUOTA 0,76 PER CENTO L’aliquota può essere aumentata o diminuita dai Comuni di 0,30 punti percentuali |
DETRAZIONE € 200 |
per tali immobili non si applica la riserva della quota a favore dello stato. Pertanto va applicata l’aliquota di base e la sola detrazione di € 200. La quota di imposta residua va versata a favore del Comune - codice tributo comune 3918 |
ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (ex IACP ora ERAP) |
ALIQUOTA 0,76 PER CENTO L’aliquota può essere aumentata o diminuita dai Comuni di 0,30 punti percentuali |
DETRAZIONE € 200 |
per tali immobili non si applica la riserva della quota a favore dello stato. Pertanto va applicata l’aliquota di base e la sola detrazione di € 200. La quota di imposta residua va versata a favore del Comune - codice tributo comune 3918 |
ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE |
ALIQUOTA 0,40 PER CENTO |
L’aliquota può essere aumentata o diminuita dai Comuni di 0,20 punti percentuali |
l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione - Per tali immobili non si applica la riserva della quota a favore dello stato essendo assimilata ad abitazione principale per legge (art. 13 comma - codice tributo comune 3912 |
ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE L’UNITA’ IMMOBILIARE NON RISULTI LOCATA |
ALIQUOTA 0,40 PER CENTO |
L’aliquota può essere aumentata o diminuita dai Comuni di 0,20 punti percentuali |
va applicata l’aliquota per abitazione principale e relative pertinenze e detrazione di legge – Pertanto, non essendo dovuta la quota stato, in funzione del chiarimento di cui alla circolare MEF n. 3/DF del 18 maggio 2012, va applicata l’aliquota per abitazione principale e relative pertinenze e detrazione di legge. La quota di imposta residua, qualora presente, va versata a favore del Comune. - codice tributo comune 3912 |
Cittadini Italiani NON Residenti nel Territorio dello Stato “AIRE” |
ALIQUOTA 0,76 PER CENTO |
L’aliquota può essere aumentata o diminuita dai Comuni di 0,30 punti percentuali |
NESSUNA DETRAZIONE (facoltà comunale di stabilire l’assimilazione ad abitazione principale non applicata) – pertanto all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato “AIRE” a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, non assimilata da regolamento comunale, è applicata l’ALIQUOTA DI BASE. - codice tributo comune 3918 - codice tributo stato 3919 |
FABBRICATI SENZA RENDITA CATASTALE (valore di ricostruzione ragguagliato come area edificabile) |
ALIQUOTA 0,76 PER CENTO |
L’aliquota può essere aumentata o diminuita dai Comuni di 0,30 punti percentuali |
per le categorie catastali F/2, F/3 – F/4 in zona agricola e rurale, F/4 in qualsiasi zona omogenea del PRG , e fabbricati censiti al N.C.T. con qualità “Ente Urbano” per i quali è stato effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, il valore venale in comune commercio per l’anno 2012, inteso come valore di ricostruzione e quindi potenziale edificatorio, è stabilito in €/mq. (vedi valore delibera comunale), da utilizzare ai fini del calcolo dell’Imposta Municipale Propria “IMU”, da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell’area di “sedime” (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata a sua volta per il numero dei piani. - codice tributo comune 3916 - codice tributo stato 3917 |
Per quanto non riportato nella presente nota informativa si rimanda al :
- Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU”
- Alla Deliberazione di determinazione aliquote e detrazioni “IMU”
- Alla/e Deliberazione/i di determinazione dei valori delle aree fabbricabili
Al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 articoli 8 e 9, all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, e s.m.i.
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