PASSAGGIO DALLA TASSA RACCOLTA RIFIUTI ALLA TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE
L'art. 238 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, ha istituito la Tariffa Integrata Ambientale (TIA) per la copertura dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualsiasi natura o provenienza.
La Tia, Tariffa Integrata Ambientale, è stata prevista in sostituzione della vecchia tassa di smaltimento rifiuti (TARSU) dal decreto legislativo n. 22 del '97.
La principale novità è nei criteri di misurazione del prelievo. In particolare, mentre la tassa rifiuti è calcolata sulla base dei metri quadrati dei locali e delle aree occupate, la TIA è suddivisa in una quota fissa e in una quota variabile.
La prima riguarda le spese generali, quali le quote di ammortamento degli impianti, delle spese di amministrazione e dei costi di gestione dei rifiuti esterni, che non variano in funzione della quantità di rifiuti prodotti.
La seconda è legata invece al grado di fruizione del servizio pubblico da parte dell'utente. L’Utente viene classificato in due categorie: le famiglie e gli operatori economici. Per famiglie, l'importo variabile da pagare è determinato sui metri quadrati dei locali e sul numero dei componenti del nucleo familiare. Per gli operatori economici si prendono in esame la superficie dei locali e la produttività media di rifiuti per metro quadrato.
Il Regolamento prevede alcune esenzioni e riduzioni.
ESENZIONI:
Sono esclusi dal pagamento della tariffa i locali e le aree che non producono rifiuti per la loro natura o per l'uso a cui sono destinati o per il loro stato di non utilizzo o inutilizzabilità attestata da idonea documentazione.
RIDUZIONI:
1. l'attività stagionale non è superiore ai 183 giorni l'anno risultante da apposita autorizzazione amministrativa
2. il riutilizzo degli scarti della produzione avviene all'interno dello stesso ciclo produttivo
3. l'utente provvede a proprie spese a smaltire i rifiuti speciali eventualmente prodotti
Le riduzioni suddette sono cumulabili fino al limite massimo del 70% della parte variabile della tariffa.