ACCONTO IMU 2020
Aggiornamento del 10.06.2020.
Novità solo per i contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa dell'emergenza Covid-19: è possibile versare la rata di acconto IMU 2020 entro il 30 settembre 2020, senza l'applicazione degli interessi e senza incorrere nell'irrogazione della sanzione.
E’ escluso da tale agevolazione il versamento dell’IMU di competenza statale, dovuta per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, in quanto entrata sottratta all’ambito di intervento della potestà regolamentare degli enti locali.
I contribuenti, che intendono usufruire dell’agevolazione, dovranno presentare, entro il 31 ottobre 2020, l'apposito modulo predisposto dal Comune attestante il possesso dei requisiti, scaricabile al seguente link: https://www.comune.dosolo.mn.it/servizi/moduli/moduli_fase02.aspx?ID=874
La disposizione agevolativa, come deliberato dalla Giunta Comunale nella seduta del 9 giugno 2020, verrà inserita nel regolamento IMU di prossima emanazione.
Aggiornamento del 26.05.2020.
ATTENZIONE: informazioni valide solo per l’acconto IMU 2020.
LA NUOVA IMU 2020 E L'ABROGAZIONE DELLA TASI .
Il comma 738 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), che ne era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Al contempo il medesimo comma 738 ha ridisciplinato l’IMU sulla base dei commi da 739 a 783 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019.
Ai sensi dell’art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019:
- il versamento della prima rata (acconto) dell’IMU, da effettuarsi entro il 16 giugno 2020, è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019. Se vi sono state variazioni nel possesso degli immobili (acquisti, vendite, ecc.), l’importo dovuto andrà ricalcolato in base alla situazione effettiva, utilizzando le aliquote 2019.
- il versamento della seconda rata dev’essere eseguito entro il 16 dicembre 2020, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, sulla base delle aliquote che saranno stabilite dal Comune di Dosolo per l’anno 2020.
IMU E TASI ANNO 2019
Nel Consiglio Comunale del 26 febbraio u.s., sono state deliberate le aliquote IMU e TASI per l’anno 2019.
Sono state riconfermate le aliquote deliberate per l'anno 2015.
Valore aree edificabili ai fini Imu e Tasi 2019
Aliquote IMU e Tasi 2019
Modulo comunicazione comodato d'uso gratuito
Dichiarazione IMU e Tasi
Istruzioni per la compilazione della dichiarazione
La Legge di Bilancio 2019 non ha previsto la proroga del divieto di incrementare i tributi e le addizionali - attribuiti alle Regioni e agli Enti Locali con legge dello Stato - rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Tuttavia il Comune di Dosolo ha confermato le aliquote già deliberate per l'anno 2015, confermate anche per gli anni 2016, 2017 e 2018.
Resta in vigore tutto quanto precedentemente stabilito dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Novità per il 2019 è l’estensione della riduzione del 50% della base imponibile IMU-TASI prevista per gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta, in caso di morte del comodatario, anche al coniuge di quest'ultimo (ma solo se sono presenti figli minori).
NOVITA' 2016 INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA'
- abolizione della tassazione sull’abitazione principale non di lusso, escluse quelle accatastate nelle categorie A/1 - A/8 - A/9 - sono esenti sia da IMU che da TASI.
- sono esenti dall’IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola,indipendentemente dalla loro ubicazione"
In tutti gli altri casi "Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135"
- Per le unità immobiliari, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - l'imposta è ridotta del 50% a determiante condizioni, come specificato nella risoluzione Mef 1/df.
Il contribuente comunica in corso d'anno all'Ufficio Tributi la sussistenza dei requisiti e trasmettere copia del contratto registrato. La comunicazione non sostituirà l'obbligo dichiarativo che dovrà essere tuttavia adempiuto entro i termini di legge. Pertanto la mancata presentazione della comunicazione comunale non comporta la decandenza dal beneficio della riduzione ma tuttavia risulterà utile al contribuente al fine di evitare controlli e convocazioni negli anni successivi. Invece la mancata presentazione della dichiarazione IMU su modello miniteriale entro il termini di legge sarà soggetta al normale regime sanzionatorio previsto in materia di omessa denuncia dei tributi locali.
Accedendo al servizio di “calcolo online” , il programma effettua il conteggio sia della TASI, sia dell’Imposta Municipale Propria (IMU) dovuta, permettendo di stampare il modello F24 compilato dopo aver inserito i dati richiesti.
http://www.riscotel.it/calcoloiuc2019/?comune=D351
DICHIARAZIONI per IMU e TASI
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il possesso o detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dei tributi. Pertanto le dichiarazioni per l'anno 2019 devono essere presentate entro il 31/12/2020.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Restano in via generale valide le dichiarazioni presentate sia ai fini dell'imposta comunale sugli immobili sia ai fini dell'imposta municipale propria in quanto compatibili.
Si precisa che va presentata la dichiarazione per:
- attestare l'esenzione in caso di variazioni di residenza: acquisizione/trasferimento, in quanto le informazioni provenienti dalla banca dati anagrafica non individuano il corrispondente immobile nella banca dati catastale;
- le pertinenze dell'abitazione principale quando sono in numero maggiore di una per categoria catastale (C/2, C/6 e C/7) per individuare l'unità pertinenziale che per legge deve essere una per categoria;
- attestare l'esenzione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 29/3/2004 n. 53, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.
- attestare il possesso dei requisiti nel caso di immobile concesso in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli), barrando nella dichiarazione il campo 11 e specificando nelle Annotazioni che trattasi di immobile concesso in uso gratuito.
- attestare la riduzione al 75% dell'imposta per l'immobile affittato a canone concordato a studenti per un periodo inferiore a 12 mesi, barrando il campo 14 e specificando nelle Annotazioni che trattasi di immobile che rientra nella suddetta riduzione.
Ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge 18/10/2001, n. 383, per le successioni aperte dal 25/10/2001, data di entrata in vigore della legge, gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ICI e quindi anche IMU e TASI. Infatti, gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione ne trasmettono una copia al comune competente.
Resta fermo l'obbligo dichiarativo per il diritto di abitazione a favore del coniuge superstite (art. 540 c.c.) nei casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti catastali.
Si ricorda che entro il 31/12/2019 devono essere presentate le dichiarazioni per le variazioni intervenute nell'anno 2018, l'obbligo dichiarativo riguarda anche i detentori tenuti al versamento della Tasi nel 2018 – comma 684 della Legge di Stabilità 2014
Il modello dichiarativo da utilizzare per l'IMU e anche per la TASI secondo le indicazioni del Ministero (circolare 2/DF del 3/6/2015) è quello approvato ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
Per Approfondimenti consulta pagina IUC